Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-sexies), primo periodo, le parole: «, o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque in una provincia diversa» e il secondo periodo è soppresso;
b) dopo la lettera i-sexies) è inserita la seguente:
«i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate».
12-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 8-bis è abrogato.