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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52-bis.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2017  [ apri ]
52-bis.9.
approvato

  Al comma 328-bis sopprimere le parole: concernenti mezzi e passeggeri.

  Conseguentemente:
   Al comma 328-
ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 328-bis hanno effetto dal 1o gennaio 2020.
   dopo il comma 328-ter inserire il seguente:
  328-ter.1. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 relative agli immobili di cui al comma 328-bis, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 328-bis. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 328-bis provvede d'Ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 328-ter. Le rendite rideterminate d'Ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1o gennaio 2020.

  Sostituire il comma 328-quinquies con il seguente:
  A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 328-ter, ovvero d'Ufficio ai sensi del comma 328-ter.1, e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 328-ter, ovvero d'Ufficio ai sensi del comma 328-ter.1, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2019.

Il Relatore