Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:
680-bis. 1. All'articolo 88 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 lettere c) e d), si applicano ai vini ottenuti a partire dalla vendemmia 2020. Restano fino ad allora in vigore i limiti di cui all'articolo 11 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 82 del 2006.
Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:
680-bis. 1. All'articolo 88 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 lettere c) e d), si applicano ai vini ottenuti a partire dalla vendemmia 2020. Restano fino ad allora in vigore i limiti di cui all'articolo 11 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 82 del 2006.