Dopo il comma 679, inserire il seguente:
679-bis. Nelle Tabelle B) e C) di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021». L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 10 milioni di euro annui.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Dopo il comma 679, inserire il seguente:
679-bis. Nelle Tabelle B) e C) di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021». L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 10 milioni di euro annui. Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.