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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.8. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/XIII/1.8.
approvato

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  24-ter. Le disposizioni di cui al comma 39-bis si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 39-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinano n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  24-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-sexies e al relativo monitoraggio.
  24-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-bis al 24-quinquies non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4768/XIII/1.8.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   24-ter. Le disposizioni di cui al comma 39-bis si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
   24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 39-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinano n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
   24-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-sexies e al relativo monitoraggio.
  24-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-bis al 24-quinquies non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.