Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –7.000.000.
Dopo il comma 346. aggiungere il seguente:
346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –7.000.000.