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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.60. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/XIII/1.60.
approvato

  Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
  301-bis. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
  301-ter Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
  301-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 2.
  301-quinques. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 301-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4768/XIII/1.60.

  Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
  «301-bis. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
  301-ter Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
  301-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 2.
  301-quinques. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 301-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».