Dopo il comma 20 inserire i seguenti:
20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del benefìcio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
Dopo il comma 20, inserire i seguenti:
20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del benefìcio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.