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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.59. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/XIII/1.59.
approvato

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

  Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2018: –20.000.000;
  2019: –20.000.000;
  2020: –0.

4768/XIII/1.59.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

  Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –0.