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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.53. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/XIII/1.53.

  Sostituire il comma 294 con il seguente:
  294. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, il responsabile delle attività deve essere in possesso della qualifica di sommelier.

  Conseguentemente, sostituire il comma 295 con il seguente:
  295. Le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca dell'attività enoturistica sono disciplinati dalle regioni in base a quanto disposto dai precedenti commi.