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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.48. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/XIII/1.48.
approvato

  Dopo il comma 291, inserire il seguente:
  291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4768/XIII/1.48.

  Dopo il comma 291, inserire il seguente:
  291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.