Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle Regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.
Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle Regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.