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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.42. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/XIII/1.42.
approvato

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e V'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
  89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
  89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.

4768/XIII/1.42.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  «89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e V'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
  89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
  89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.».