Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:
261-bis. Gli articoli 8 e 9 del Contratto collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del gennaio 2005, firmato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive, vanno intesi nel senso che negli accordi integrativi regionali adottati a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del Contratto collettivo nazionale possono essere previsti indennità e compensi orari per particolari situazioni di disagio e di rischio. Pertanto, il compenso orario omnicomprensivo di cui all'articolo 72 del Contratto collettivo nazionale può essere integrato con detta indennità. Le prestazioni e i compensi legati ai rischi e alla tipologia dell'incarico previsti dagli accordi regionali integrativi adottati a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non possono essere oggetto di azioni di rivalsa da parte delle regioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –22.000.000;
2019: –22.000.000;
2020: –22.000.000.