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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.22. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XII/1.22.
approvato

  Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

  Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto, per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.

4768/XII/1.22.

  Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

  Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.