stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.21. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XII/1.21.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Entro il 31 gennaio 2018, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento.