Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:
270-bis. Al fine di accrescere l'efficienza organizzativa e la sostenibilità del sistema di emergenza nel Servizio sanitario nazionale, le regioni possono inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati nelle aziende sanitarie, operanti nei servizi di emergenza da cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge o comunque al compimento dei cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti di anzianità di servizio continuativo e previa verifica della professionalità.
270-ter. Ai predetti professionisti, pur in assenza di titolo di specializzazione in medicina di emergenza urgenza o in discipline equipollenti o affini, transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, è riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza e l'anzianità di servizio ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 e nelle more della specializzazione in Medicina di emergenza urgenza.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.