stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XII/1.1.

  Sostituire i commi 449 e 450 con i seguenti:
  449. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le seguenti parole: «, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è abrogata;
   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso l'ultimo periodo;
   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, le parole «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  450. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.
  450-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 449, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   1) dopo il comma 566, aggiungere i seguenti:
  566-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  566-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».
  566-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»; 
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  566-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 566-bis a 566-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  566-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 566-bis e 566-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulla attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  2) dopo il comma 623 inserire il seguente:
  623-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

  3) dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  624-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.