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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.91. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XI/1.91.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. I contenziosi amministrativi e giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti l'applicazione dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a domanda dei datori di lavoro interessati, con la rinuncia ai contenziosi medesimi e con il pagamento integrale della contribuzione di finanziamento della indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, senza l'aggravio di sanzioni civili, di somme aggiuntive, di interessi di mora e di ogni altro accessorio. Il pagamento integrale può anche avvenire in trentasei rate mensili di pari importo, con il solo aggravio degli interessi di dilazione applicabili ai debiti contributivi.