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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.90. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XI/1.90.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. L'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di finanziamento della indennità economica di malattia per gli iscritti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per gli iscritti al fondo pensioni degli sportivi professionisti, già di competenza dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con riguardo al solo personale inquadrato nella categoria degli impiegati che svolga mansioni di carattere amministrativo o contabile, a condizione che il relativo trattamento economico di malattia sia corrisposto agli stessi lavoratori per legge o per contratto collettivo di lavoro, anche di diritto comune e anche di livello territoriale o aziendale.