Al comma 97, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 179, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.».