Dopo il comma 446, aggiungere il seguente:
446-bis. Per le finalità di cui al comma 446 ed al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1o gennaio 2018, le regioni, le agenzie o gli altri enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego:
a) succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, impiegati dalle società partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province presso i centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.