Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse disponibili del medesimo Fondo, e sino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo le modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.