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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.67. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XI/1.67.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è incrementata del 17,5 per cento, fino ad un massimo del 35 per cento, per ciascuno degli anni immediatamente precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione nei quali il lavoratore sia stato impiegato esclusivamente in attività stagionali dei medesimi settori del turismo e degli stabilimenti termali. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2017 e in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.