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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.61. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XI/1.61.

  Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:
  105-bis. La prestazione a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è erogata negli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2008, n. 244 e destinate a tale finalità dal predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione della prestazione al fine di garantirne la tempestività e la regolarità nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Ai fini del presente comma la dotazione del predetto Fondo è aumentata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.