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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.59. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XI/1.59.

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
  99-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
  99-ter. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto istituto degli elenchi delle imprese di cui al comma 99-bis, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  99-quater. I trattamenti pensionistici di cui al comma 99-ter sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017, di 3 milioni di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019, di 3 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
  99-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 99-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione dei commi 99-bis, 99-ter e 99-quater, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.