Dopo il comma 105, aggiungere i seguenti:
105-bis. Ai soli fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, senza corresponsione di arretrati, per i lavoratori che abbiano prestato la loro attività nell'ambito di stabilimenti industriali censiti come siti contaminati da amianto dai Piani Regionali di Intervento e Bonifica, alle dipendenze di aziende la cui responsabilità per inquinamento da asbesto sia stata accertata con sentenza penale, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di lavoro in condizioni di esposizione all'amianto successivi al 31 dicembre 1992 è moltiplicato per il coefficiente 1,5.
105-ter. Ai fini di cui al comma 105-bis, per periodi di esposizione all'amianto si intendono quelli durante i quali i lavoratori hanno operato nell'area del sito ove sono avvenute attività comportanti manipolazione di materiali in amianto o comunque per le quali sia stata accertata in sede penale una diffusa situazione di inquinamento ambientale da asbesto; a tal fine non si tiene conto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236.
105-quater. Ai soli fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, senza corresponsione di arretrati, per i lavoratori del settore delle riparazioni navali per i periodi di esposizione all'amianto già certificati dall'INAIL all'entrata in vigore della presente legge, anche se inferiori a dieci anni, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente 1,5.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000.