Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
104-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio assistenziale, di sostegno all'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e al successivo comma 34-bis una quota non superiore al 10 per cento dei rendimenti annuali del patrimonio»;
b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:
«34-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea».