stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.37. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XI/1.37.

  Sostituire il comma 229 con il seguente:
  229. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono apportate le modifiche seguenti:
   a) al comma 1, è aggiunto il periodo seguente:
    «È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che non superino complessivamente 500 ore nell'arco di un anno».
   b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

  «2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma INPS di cui all'articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:
   a) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) studente universitario o di scuola media superiore;
   c) lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;
   d) disoccupato da più di sei mesi;
   e) affetto da disabilità che ne riduca l'attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;
   f) lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.

  2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, le parti del contratto possono pattuire l'esclusione del versamento del contributo per l'assicurazione pensionistica».