Sostituire il comma 229 con il seguente:
229. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono apportate le modifiche seguenti:
a) al comma 1, è aggiunto il periodo seguente:
«È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che non superino complessivamente 500 ore nell'arco di un anno».
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma INPS di cui all'articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:
a) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) studente universitario o di scuola media superiore;
c) lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;
d) disoccupato da più di sei mesi;
e) affetto da disabilità che ne riduca l'attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;
f) lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.
2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, le parti del contratto possono pattuire l'esclusione del versamento del contributo per l'assicurazione pensionistica».