Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
99-bis. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
«17-bis. Le previsioni del comma 17 si applicano, su richiesta dagli interessati, anche ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca. I ricercatori acquisiscono il diritto alla permanenza in servizio, presentando la domanda al presidente dell'ente di appartenenza, almeno sei mesi prima della data di collocamento a riposo».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000.