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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/XI/1.25.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 97 con il seguente:
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,», sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;
   c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione dei rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma»;
   d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno»;
   e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: «179-bis. Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni»;
   f) al comma 186, primo periodo, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185»;
   h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno»;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato B annesso alla presente legge;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.