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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.21. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/XI/1.21.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Calcolo per lavoratori stagionali).
  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermi restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 4 è così calcolata:
   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;
   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;
   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI.

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
  3. In ogni caso la NASpI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.».
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in deroga al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione».
   c) all'articolo 9:
  1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e, per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis
  2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e, per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.»