Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
97-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
97-ter. Agli oneri derivanti dal comma 97-bis si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dall'aumento di 0,5 punti percentuali della misura di cui ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.