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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.81. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/X/1.81.
approvato

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359» aggiungere le parole: «, comma 1, numeri 1) e 2)»;
   b) agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2)»;
   c) all'articolo 10, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «8. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.»;
   d) all'articolo 18, comma 12, le parole: «Nel caso previsto dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7»;
   e) all'articolo 18, dopo il comma 14, è inserito il seguente: «15. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività».
  533-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
  533-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

4768/X/1.81.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359» aggiungere le parole: «, comma 1, numeri 1) e 2)»;
   b) agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2)»;
   c) all'articolo 10, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «8. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.»;
   d) all'articolo 18, comma 12, le parole: «Nel caso previsto dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7»;
   e) all'articolo 18, dopo il comma 14, è inserito il seguente: «15. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività».

  533-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
  533-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.