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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.76. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/12/2017  [ apri ]
4768/X/1.76.

  Dopo il comma 461, aggiungere i seguenti:
  461-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».

  461-ter. All'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 15 novembre 2015» sono soppresse.
  461-quater. Nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni,
  461-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.