Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».