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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/VII/1.6.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:
  188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

  Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –20.000.000.

4768/VII/1.6.

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:
  188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –20.000.000.