Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:
«c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:
«c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».