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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.37. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/VII/1.37.(nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 1, comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «docenti universitari» con le seguenti: «professori e ricercatori universitari» e le parole: «dall'articolo 8» con le seguenti: «dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «su base premiale»;
   b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
   c) aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi: «Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1º gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:
   a) nel secondo periodo sostituire la parola «l'obiettivo» con le seguenti: «gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché»;
   b) nel terzo periodo, dopo le parole «si fa riferimento» aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca»;
   c) aggiungere, in fondo, i seguenti periodi:
  «A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».

4768/VII/1.37.

  Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari e le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8 e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
   b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
   c) aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi: Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:
   a) nel secondo periodo sostituire la parola l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
   b) nel terzo periodo, dopo le parole si fa riferimento aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;
   c) aggiungere, in fondo, i seguenti periodi: All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 sono soppresse. A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».