Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2015, è pari al 2 per cento.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000.