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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.42. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/VII/1.42.
approvato

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini;
  359-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
  359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: «Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR».
  359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200.000;
   2019: –200.000;
   2020: –200.000.

4768/VII/1.42.

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini;
  359-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
  359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: «Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR».
  359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200.000;
   2019: –200.000;
   2020: –200.000.