Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:
352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:
352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.