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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.35. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/VII/1.35.

  Sostituire il comma 344 con il seguente:
  344. – (Scatti stipendiali dei professori universitari)1. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.
  2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 1o gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 1o comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.
  3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.