Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.