Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:
189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.