Dopo il comma 289 inserire il seguente:
289-bis. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie», le parole: «non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento» sono sostituite con le parole: «, al momento del deposito della perizia e comunque non oltre dodici mesi, sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento»; dopo le parole: «del compenso calcolato sulla base del valore di stima», inserire le parole: «unitamente al rimborso delle spese documentate».
Dopo il comma 289 inserire il seguente:
289-bis. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie», le parole: «non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento» sono sostituite con le parole: «, al momento del deposito della perizia e comunque non oltre dodici mesi, sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento»; dopo le parole: «del compenso calcolato sulla base del valore di stima», inserire le parole: «unitamente al rimborso delle spese documentate».