stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/II/1.2.
approvato

  Dopo il comma 275 inserire i seguenti:
  275-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:
  «787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello-quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello-quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.
  787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.
  787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari.».

  275-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  275-quater. II modello-quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4768/II/1.2.

  Dopo il comma 275 inserire i seguenti:
  275-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:
  «787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello-quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello-quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.
  787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.
  787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari.».

  275-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  275-quater. II modello-quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.