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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.13. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/II/1.13.
approvato

  Dopo il comma 554 inserire i seguenti:
  554-bis. Al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Art. 281-bis.
(Norme applicabili).

  Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
  Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
  A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
  Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
  Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
  Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.
(Procedimento).

  Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
  Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i documenti e i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
  Alla stessa udienza il giudice ammette i documenti e i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, assicurando il diritto della controparte a dedurre le prove che si rendano necessarie in relazione a quelle ammesse.
  Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).

  Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).

  Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei trenta giorni successivi alla discussione.
  Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
  Il termine perentorio per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di sessanta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita. Si applica l'articolo 327».
   b) all'articolo 281-septies, le parole: «degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 281-sexies».

  554-ter. Gli articoli 183-bis, 348-bis, secondo comma, lettera b) e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; è fatto salvo quanto previsto ai commi 554-quinquies e 554-sexies.
  554-quater. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  554-quinquies. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-quater continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 348-bis secondo comma, lettera b) del codice di procedura civile.
  554-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis nonché al Capo III-bis del titolo I del libro secondo e all'articolo 281-septies, nella formulazione previgente, del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-ter.
  554-septies. Del numero dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 281-quater, quinto comma, del codice di procedura civile si tiene conto ai fini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

  554-octies. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è soppressa;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) il comma 1 è soppresso;
    3) al comma 2, le parole: «702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter»;
    4) al comma 3, le parole: «702-bis e 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter e 281-quater»;
   c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»; le parole: «rito sommario di cognizione» ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e la parola: «ordinanza» è sostituita dalla seguente «sentenza»;
   d) all'articolo 22, comma 9, le parole: «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;
   e) dopo l'articolo 30, le parole: «Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;
   f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 3, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati»;
   g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 5, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».

  554-novies. Le disposizioni del comma 554-octies si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  554-decies. Nelle cause di risarcimento del danno alla persona, anche proposte mediante costituzione di parte civile nel processo penale, la parte che risulta aver agito con dolo o colpa grave è condannata, con il provvedimento che rigetta la domanda, al pagamento di una pena pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, di importo non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento del valore della domanda; in ogni caso, la pena pecuniaria non può essere applicata in misura superiore ad euro 30.000.

4768/II/1.13.

  Dopo il comma 554 inserire i seguenti:
  554-bis. Al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Art. 281-bis.
(Norme applicabili).

  Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
  Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
  A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
  Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
  Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
  Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.
(Procedimento).

  Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
  Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i documenti e i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
  Alla stessa udienza il giudice ammette i documenti e i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, assicurando il diritto della controparte a dedurre le prove che si rendano necessarie in relazione a quelle ammesse.
  Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).

  Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).

  Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei trenta giorni successivi alla discussione.
  Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
  Il termine perentorio per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di sessanta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita. Si applica l'articolo 327».
   b) all'articolo 281-septies, le parole: «degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 281-sexies».

  554-ter. Gli articoli 183-bis, 348-bis, secondo comma, lettera b) e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; è fatto salvo quanto previsto ai commi 554-quinquies e 554-sexies.
  554-quater. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  554-quinquies. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-quater continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 348-bis secondo comma, lettera b) del codice di procedura civile.
  554-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis nonché al Capo III-bis del titolo I del libro secondo e all'articolo 281-septies, nella formulazione previgente, del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-ter.
  554-septies. Del numero dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 281-quater, quinto comma, del codice di procedura civile si tiene conto ai fini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

  554-octies. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è soppressa;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) il comma 1 è soppresso;
    3) al comma 2, le parole: «702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter»;
    4) al comma 3, le parole: «702-bis e 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter e 281-quater»;
   c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»; le parole: «rito sommario di cognizione» ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e la parola: «ordinanza» è sostituita dalla seguente «sentenza»;
   d) all'articolo 22, comma 9, le parole: «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;
   e) dopo l'articolo 30, le parole: «Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;
   f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 3, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati»;
   g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 5, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».

  554-novies. Le disposizioni del comma 554-octies si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  554-decies. Nelle cause di risarcimento del danno alla persona, anche proposte mediante costituzione di parte civile nel processo penale, la parte che risulta aver agito con dolo o colpa grave è condannata, con il provvedimento che rigetta la domanda, al pagamento di una pena pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, di importo non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento del valore della domanda; in ogni caso, la pena pecuniaria non può essere applicata in misura superiore ad euro 30.000.