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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.11. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/II/1.11.
approvato

  Dopo il comma 289, inserire il seguente:
  289-bis. La legge 2 febbraio 1990 n. 17 è modificata come segue:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «perito industriale» sono sostituite dalle parole: «ingegnere di primo livello»;
   b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
  «3. Il titolo di “ingegnere di primo livello” spetta a coloro, che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'articolo 1-septies della legge 28 maggio 2016 n. 89, tra quelle previste all'articolo 55 comma 2 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, previo superamento del relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, previsto dalla legge. Resta immutato il titolo professionale di “perito industriale” per tutti gli iscritti all'albo con titolo di studio diverso dalla laurea, che saranno iscritti in apposita sezione fino ad esaurimento;
   c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «periti industriali» sono sostituite dalle seguenti: «ingegneri di primo livello»;
   d) all'articolo 2, comma 1, lettera d) la parola: «collegio» è sostituita dalla seguente: «ordine»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «collegi» e «periti industriali» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «ordini» e «ingegneri di primo livello».

4768/II/1.11.

  Dopo il comma 289, inserire il seguente:
  289-bis. La legge 2 febbraio 1990 n. 17 è modificata come segue:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «perito industriale» sono sostituite dalle parole: «ingegnere di primo livello»;
   b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
  «3. Il titolo di “ingegnere di primo livello” spetta a coloro, che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'articolo 1-septies della legge 28 maggio 2016 n. 89, tra quelle previste all'articolo 55 comma 2 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, previo superamento del relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, previsto dalla legge. Resta immutato il titolo professionale di “perito industriale” per tutti gli iscritti all'albo con titolo di studio diverso dalla laurea, che saranno iscritti in apposita sezione fino ad esaurimento;
   c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «periti industriali» sono sostituite dalle seguenti: «ingegneri di primo livello»;
   d) all'articolo 2, comma 1, lettera d) la parola: «collegio» è sostituita dalla seguente: «ordine»;
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «collegi» e «periti industriali» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «ordini» e «ingegneri di primo livello».