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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in II Commissione in sede consultiva riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2017  [ apri ]
4768/II/1.10.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 289, inserire i seguenti:
  289-bis. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista nei seguenti settori di specializzazione:
   a) diritto di famiglia e delle successioni;
   b) diritti reali, condominio e locazioni;
   c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;
   d) diritto agrario;
   e) diritto commerciale e societario;
   f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;
   g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;
   h) diritto bancario e dei mercati finanziari;
   i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   j) diritto tributario;
   k) diritto internazionale e del commercio internazionale;
   l) diritto dell'Unione europea;
   m) diritto dei trasporti e della navigazione;
   n) diritto penale minorile;
   o) diritto penale dell'ambiente;
   p) diritto penale dell'impresa;
   q) diritto dell'esecuzione penale;
   r) diritto amministrativo;
   s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;
   t) diritto dei contratti pubblici;
   u) diritto della concorrenza;
   v) diritto dell'informazione e dell'informatica.

  2-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si procede ove necessario all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2-bis sulla base dell'accertata evoluzione della domanda di servizi legali specializzati e del riconoscimento di nuove associazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera s), con rilevante numero di iscritti in ambito nazionale.»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il comma:
  «4-bis. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense, ai fini del conferimento del titolo ai sensi del comma 5, convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione davanti a una commissione di valutazione composta da due avvocati in possesso di adeguata qualificazione individuati tra i suoi componenti dal Consiglio stesso, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non facente parte del Consiglio nazionale forense nominato dallo stesso Consiglio, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un magistrato che abbia conseguito almeno la quarta valutazione, entrambi nominati dal Ministero della giustizia, con la necessaria qualificazione nel settore di specializzazione oggetto di valutazione. La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 disciplina i requisiti di cui al comma 4 stabilendo anche il numero di incarichi fiduciari la cui trattazione è necessaria ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza, salva diversa e motivata valutazione della commissione in relazione alla natura e alla rilevanza degli incarichi documentati e alle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione».

  289-ter. L'avvocato può ottenere e indicare il titolo di specialista con le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e successive modificazioni.
  289-quater. Dall'attuazione dei commi 289-bis e 289-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4768/II/1.10.

  Dopo il comma 289, inserire i seguenti:
  289-bis. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di tre dei seguenti settori di specializzazione:
   a) diritto di famiglia e delle successioni;
   b) diritti reali, condominio e locazioni;
   c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;
   d) diritto agrario;
   e) diritto commerciale e societario;
   f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;
   g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;
   h) diritto bancario e dei mercati finanziari;
   i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
   j) diritto tributario;
   k) diritto internazionale e del commercio internazionale;
   l) diritto dell'Unione europea;
   m) diritto dei trasporti e della navigazione;
   n) diritto penale minorile;
   o) diritto penale dell'ambiente;
   p) diritto penale dell'impresa;
   q) diritto dell'esecuzione penale;
   r) diritto amministrativo;
   s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;
   t) diritto dei contratti pubblici;
   u) diritto della concorrenza;
   v) diritto dell'informazione e dell'informatica.

  2-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si procede ove necessario all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2-bis sulla base dell'accertata evoluzione della domanda di servizi legali specializzati e del riconoscimento di nuove associazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera s), con rilevante numero di iscritti in ambito nazionale.»;
   b) dopo il comma 4 è inserito il comma:
  «4-bis. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense, ai fini del conferimento del titolo ai sensi del comma 5, convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione davanti a una commissione di valutazione composta da due avvocati in possesso di adeguata qualificazione individuati tra i suoi componenti dal Consiglio stesso, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non facente parte del Consiglio nazionale forense nominato dallo stesso Consiglio, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un magistrato che abbia conseguito almeno la quarta valutazione, entrambi nominati dal Ministero della giustizia, con la necessaria qualificazione nel settore di specializzazione oggetto di valutazione. La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 disciplina i requisiti di cui al comma 4 stabilendo anche il numero di incarichi fiduciari la cui trattazione è necessaria ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza, salva diversa e motivata valutazione della commissione in relazione alla natura e alla rilevanza degli incarichi documentati e alle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione».

  289-ter. L'avvocato può ottenere e indicare il titolo di specialista con le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e successive modificazioni.
  289-quater. Dall'attuazione dei commi 289-bis e 289-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».